Sintesi Legge n° 46/90

Dichiarazioni di Conformitā

La Legge n. 46/90 stabilisce che al termine dei lavori (esclusi solo quelli di ordinaria manutenzione) l'impresa installatrice č tenuta a redigere (in 4 copie) e rilasciare al committente la dichiarazione di conformitā degli impianti realizzati a regola d'arte, utilizzando materiali costruiti secondo le norme UNI e CEI.
A cura dell'impresa installatrice, una copia della dichiarazione di conformitā deve essere depositata entro 6 mesi dal rilascio (anche in modo cumulativo) alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede, senza alcun allegato.
Una copia deve essere depositata anche presso il Comune.

Avvertenze per i committenti

Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile č tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti previsti dalla Legge 46/90 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro Imprese o nell'Albo Artigiani, pena una sanzione amministrativa.


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